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I militari di leva, compatibilmente con le esigenze di servizio, sono facilitati a frequentare i corsi di formazione professionale organizzati dalle pubbliche amministrazioni e svolti nell'ambito territoriale dove prestano servizio. Le pubbliche amministrazioni interessate debbono inviare i programmi dei corsi ai comandi militari situati nel territorio di loro competenza. I singoli comandi provvedono alla divulgazione dei suddetti programmi presso il personale di leva e ne forniscono copia ai consigli di rappresentanza.

Testo in vigore dal 15 gennaio 1987 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1986-12-24;958~art16 · fonte su Normattiva