Art. 24 — Licenze
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Ai militari di leva ed in ferma prolungata si applica la normativa vigente in materia di licenze del personale militare, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi. Soddisfatte le esigenze operative, addestrative, di sicurezza e di servizio, possono essere inoltre concesse ai militari di leva, in coincidenza con il fine settimana o con le festivita', licenze brevi non superiori a trentasei ore. Per i militari di leva residenti in localita' distanti oltre 300 chilometri dalla sede di servizio il limite massimo previsto per le licenze brevi dalla normativa vigente e' elevato a venti giorni. Ai militari di leva che si recano in licenza ordinaria compete il rimborso delle spese di viaggio dalla sede di servizio al comune di residenza e viceversa o della somma equivalente se la licenza e' fruita in localita' diversa. Analogo rimborso compete ai militari che si recano in licenza straordinaria per imminente pericolo di vita o per morte del coniuge o di un parente. Ai militari di leva che si recano in licenza breve e' concesso il rimborso delle spese di viaggio dalla sede di servizio al comune di residenza e viceversa, limitatamente a:
- a)un solo viaggio, nell'anno di servizio, qualora il comune di residenza sia distante dalla sede di servizio meno di 300 Km;
- b)n. 5 viaggi, nell'anno di servizio, qualora il comune di residenza sia distante dalla sede di servizio oltre 300 Km. Ai militari di leva che si recano in licenza nei comuni di residenza distanti oltre 600 Km. dalla sede di servizio sono concessi le facilitazioni di viaggio, nonche' i rimborsi previsti dal presente articolo anche per l'uso dei treni rapidi. Le norme di cui ai commi 2, 4 e 5 del presente articolo non si applicano ai militari di leva che prestano servizio, in qualita' di ausiliari, nell'Arma dei carabinieri. Il periodo trascorso dal personale di leva in licenza di convalescenza per malattie od infermita' non dovute a causa di servizio, non e' computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva, tranne i primi quindici giorni complessivi. Analogamente non e' computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva, il periodo trascorso presso luoghi di cura per infermita' o malattie non dipendenti da causa di servizio, tranne i primi quarantacinque giorni complessivi. I limiti di quindici e di quarantacinque giorni di cui ai commi 8 e 9 possono essere aumentati solo con esplicita e motivata decisione della competente autorita' sanitaria militare a domanda degli interessati. Il Ministro della difesa e' autorizzato a stipulare le convenzioni per l'applicazione delle facilitazioni previste nel presente articolo. Al quinto comma dell'articolo 31 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, dopo le parole "portatori di handicaps", sono aggiunte le parole "militari di leva,".
Testo in vigore dal 15 gennaio 1987 al 4 aprile 1990
