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I militari di leva sono impiegati esclusivamente per le esigenze connesse con le attivita' operative, logistiche, addestrative e riguardanti il benessere del personale militare ed i servizi generali di caserma. La durata dell'impiego di militari di leva per le esigenze di benessere del personale militare e dei servizi generali in caserma non puo' superare il periodo di sei mesi. E' vietato impiegare i militari di leva per esigenze diverse da quelle indicate nella presente legge, fatta eccezione per gli impieghi previsti dalla legge 2 maggio 1984, n. 111. Sullo stato di attuazione delle norme di cui al presente articolo, il Ministro della difesa riferisce annualmente al Parlamento, specificando analiticamente le mansioni e gli impieghi cui sono stati adibiti i militari di leva in attuazione dei principi di cui al comma 1. Per ogni altra esigenza necessaria al funzionamento degli enti militari si fa fronte progressivamente alla sostituzione del personale militare, attualmente impiegato, con personale civile, anche ricorrendo a quote di congedati della ferma di leva prolungata nelle misure percentuali da stabilirsi con decreto del Ministro della difesa.

Testo in vigore dal 15 gennaio 1987 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-12-24;958~art25 · fonte su Normattiva