Art. 32 — Trattamento economico
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Al sottotenente di complemento e gradi corrispondenti, in servizio di prima nomina o richiamato a domanda, compete lo stesso trattamento, al netto delle ritenute assistenziali e previdenziali, del pari grado in servizio permanente effettivo. Al sergente e gradi corrispondenti in ferma di leva prolungata compete lo stesso trattamento economico al netto delle ritenute assistenziali e previdenziali del pari grado in ferma volontaria. Ai sottotenenti di complemento in servizio di prima nomina, e gradi corrispondenti, ed ai sergenti di complemento e gradi corrispondenti, e' corrisposta la tredicesima mensilita'. L'indennita' di rischio, nei casi e nelle misure previste dal regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e' corrisposta anche al personale di cui al comma 3 ed ai graduati e militari di truppa di leva o in ferma prolungata o in ferma volontaria. Ai graduati e militari di truppa in ferma di leva prolungata biennale sono attribuite le paghe nette giornaliere di cui alla tabella allegata alla presente legge.
Testo in vigore dal 15 gennaio 1987 al 11 giugno 1995
