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Ai graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio di leva, trattenuti o richiamati o in ferma prolungata, nonche' agli allievi di cui alla tabella allegata alla presente legge, la paga e' dovuta durante i periodi di ricovero in luoghi di cura, durante la licenza ordinaria, le licenze brevi, le licenze straordinarie, quelle di convalescenza dipendente da causa di servizio, la licenza premio e le licenze per determinazione ministeriale, nonche' durante i giorni di viaggio di andata e ritorno nelle licenze di qualsiasi tipo. Per i militari indicati nel comma 1 la paga e' sospesa:

  • a)quando, senza giustificato motivo, non raggiungono il loro Corpo o se ne assentano;
  • b)quando sono detenuti in attesa di giudizio, salvo ad essere loro corrisposta se il giudizio non e' seguito da condanna. Il controvalore della razione viveri e' corrisposto al personale militare indicato nel comma 1 quando e' in licenza con diritto alla paga, nonche' durante i giorni di viaggio di andata e ritorno nelle licenze di qualsiasi tipo.

Testo in vigore dal 15 gennaio 1987 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-12-24;958~art33 · fonte su Normattiva