Art. 34 — Limiti massimi
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La percentuale dei sergenti, graduati, sottocapi, militari di truppa e comuni in ferma di leva prolungata biennale o triennale dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica, stabilita dall'articolo 36 della legge 31 maggio 1975, n. 191, e' elevata al 19 per cento, con riferimento al numero dei sergenti, graduati, sottocapi, militari di truppa e comuni, rilevato nell'anno di entrata in vigore della presente legge. In conseguenza della riduzione della durata della ferma di leva della Marina militare di cui all'articolo 3, al totale complessivo di cui al comma 1 del presente articolo vengono aggiunte 5.000 unita' destinate alla Marina militare.
Testo in vigore dal 15 gennaio 1987 al 9 ottobre 2010
