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Il Ministro della difesa ha facolta' di indire bandi per la commutazione, a domanda, della ferma di leva in ferma prolungata biennale o triennale, per i militari che non abbiano superato il ventiduesimo anno di eta'. Il Ministro della difesa ha, inoltre, facolta', qualora il numero dei richiedenti la commutazione di leva risulti insufficiente a soddisfare le esigenze organiche, di indire arruolamenti riservati ai giovani che non abbiano ancora assolto l'obbligo di leva ed abbiano compiuto il diciassettesimo anno di eta' e non superato il ventiduesimo. I militari in ferma prolungata biennale o triennale sono assegnati, tenuto conto per quanto possibile delle loro aspirazioni, alle categorie, alle specializzazioni, alle specialita' ed agli incarichi di impiego indicati nei bandi di arruolamento in base alle esigenze di ciascuna Forza armata. Il periodo trascorso in ferma prolungata biennale o triennale e' valido agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di leva. Per il proscioglimento della ferma volontaria contratta si applicano le specifiche norme di cui al titolo III della legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modifiche, nonche' quelle previste dalla legge 10 maggio 1983, n. 212, per gli allievi sottufficiali. Gli allievi delle accademie, delle scuole formative degli ufficiali e delle scuole allievi ufficiali, che abbiano seguito da arruolati i rispettivi corsi per almeno 24 mesi, sono esonerati dal compiere il servizio militare di leva.

Testo in vigore dal 15 gennaio 1987 al 9 ottobre 2010

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