Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata

Art. 41 — Gradualità della riduzione della ferma in Marina

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La riduzione da 18 a 12 mesi della durata della ferma di leva nella Marina militare e' effettuata con la seguente gradualita':

  • a)17 mesi per i militari alle armi incorporati nei 12 mesi precedenti all'entrata in vigore della presente legge;
  • b)16 mesi per i militari incorporati nei 12 mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge;
  • c)14 mesi per i militari incorporati dal tredicesimo al ventiquattresimo mese successivo all'entrata in vigore della presente legge;
  • d)12 mesi per i militari incorporati dal venticinquesimo mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 15 gennaio 1987 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-12-24;958~art41 · fonte su Normattiva