Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata
Art. 41 — Gradualità della riduzione della ferma in Marina
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La riduzione da 18 a 12 mesi della durata della ferma di leva nella Marina militare e' effettuata con la seguente gradualita':
- a)17 mesi per i militari alle armi incorporati nei 12 mesi precedenti all'entrata in vigore della presente legge;
- b)16 mesi per i militari incorporati nei 12 mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge;
- c)14 mesi per i militari incorporati dal tredicesimo al ventiquattresimo mese successivo all'entrata in vigore della presente legge;
- d)12 mesi per i militari incorporati dal venticinquesimo mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 15 gennaio 1987 al 9 ottobre 2010
