Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata

Art. 42 — Sergenti di leva della Marina militare

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La decorrenza della promozione al grado di sergente della Marina militare dei sottocapi diplomati "D" e laureati "L", stabilita al primo giorno dell'ottavo mese di servizio dal quinto comma dell'articolo 23 del regio decreto-legge 1 luglio 1938, n. 1368, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 216, come sostituito dall'articolo 25 della legge 10 giugno 1964, n. 447, e' modificata come segue:

  • a)dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del decimo mese di servizio per i militari incorporati nell'anno di entrata in vigore della presente legge;
  • b)dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell'undicesimo mese di servizio per i militari incorporati nell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge;
  • c)dal giorno precedente a quello di compimento della ferma di leva per i militari incorporati a partire dal secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 15 gennaio 1987 al 11 giugno 1995

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urn:nir:stato:legge:1986-12-24;958~art42 · fonte su Normattiva