Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata

Art. 43 — Opere di interesse della Marina militare

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Per le opere di costruzione, ampliamento e modificazione di edifici o infrastrutture destinati ai servizi della leva, reclutamento, incorporamento, formazione professionale e addestramento dei militari della Marina militare, da realizzare nelle sedi di La Spezia, Taranto e La Maddalena su terreni del demanio, compreso quello marittimo, si prescinde dall'accertamento richiesto dal secondo comma dell'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dagli articoli 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, restando comprese dette opere tra quelle destinate alla difesa nazionale, di cui seguono la disciplina. Al programma di cui al comma 1 si fa fronte mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio. Il Ministro della difesa, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, predispone una relazione sull'attuazione del programma di cui al comma 1, specificando, nell'ambito dei capitoli 2802 e 4005 del citato stato di previsione, le quote da destinare alla realizzazione del programma medesimo.

Testo in vigore dal 15 gennaio 1987 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1986-12-24;958~art43 · fonte su Normattiva