Art. 45 — Ammodernamento delle infrastrutture
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Il Ministro della difesa presenta al Parlamento, entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un programma di potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture, con particolare riguardo agli alloggi dei militari di truppa, ai locali adibiti a cucine, a mensa e ad attivita' del tempo libero, ed idoneo a garantire attivita' di promozione sociale e sportiva. Al programma di cui al comma 1 si fa fronte mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio. Il Ministro della difesa, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, predispone una relazione sull'attuazione del programma di cui al comma 1 specificando, nell'ambito dei capitoli 2802 e 4005 del citato stato di previsione, le quote da destinare alla realizzazione del programma medesimo.
Testo in vigore dal 15 gennaio 1987 al 9 ottobre 2010
