Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata

Art. 46 — Rappresentanza della leva nel COCER

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I militari di leva entrano a far parte del Consiglio centrale della rappresentanza militare. I delegati dei militari di leva vengono eletti semestralmente, con voto diretto, nominativo e segreto, fra i delegati dei consigli intermedi della rappresentanza militare, entro il decimo giorno successivo a quello della dichiarazione di elezione degli stessi, nella misura di tre unita' per ciascuna Forza armata o Corpo armato cosi' ripartite:

  • a)due unita' in rappresentanza dei militari e graduati di truppa in servizio di leva, compresi i carabinieri ausiliari e gli allievi carabinieri ausiliari;
  • b)una unita' in rappresentanza degli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina e degli allievi ufficiali di complemento.

Testo in vigore dal 15 gennaio 1987 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1986-12-24;958~art46 · fonte su Normattiva