Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata

Art. 48 — Relazione sullo stato del personale di leva

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Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Ministro della difesa, d'intesa con gli altri Ministri interessati, presenta al Parlamento la relazione sullo stato del personale di leva e in ferma di leva prolungata, congiuntamente alla relazione sullo stato della disciplina militare, prevista dall'articolo 24 della legge 11 luglio 1978, n. 382. Con la relazione sullo stato del personale di leva sono illustrati altresi' lo stato di attuazione di quanto previsto nei precedenti articoli 14, 15, 16 e 34 nonche' la situazione delle attivita' culturali e ricreative a favore dei militari di leva.

Testo in vigore dal 15 gennaio 1987 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1986-12-24;958~art48 · fonte su Normattiva