Art. 52 — Onere finanziario
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Alla copertura dell'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 80 miliardi in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 4005 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il 1987 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Gli stanziamenti del suddetto capitolo per gli anni 1988 e 1989 non potranno superare gli stanziamenti fissati per l'anno finanziario 1987 dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1987 e bilancio pluriennale 1987-89 depurati delle compensazioni offerte e poi aumentati del tasso programmato di inflazione per i detti anni 1988 e 1989. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 15 gennaio 1987 al 9 ottobre 2010
