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Il secondo comma dell'articolo 81 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e' abrogato. I compensi per le prestazioni straordinarie rese dai sottufficiali, vigili scelti e vigili fuori dai turni ordinari di servizio sono attribuiti secondo i criteri e nelle misure previste per il corrispondente personale civile dello Stato. Le ore di servizio eccedenti l'orario di obbligo di 46 ore settimanali, a decorrere dal 1° ottobre 1969, e di 44 ore settimanali, a decorrere dal 1° gennaio 1971, rese nei turni ordinari di servizio della durata di 24 ore consecutive, sono retribuite con i compensi previsti dal precedente comma. L'orario di lavoro e' stabilito in 40 ore settimanali a decorrere dal 1° gennaio 1972.
Testo in vigore dal 16 dicembre 1970 al 20 aprile 2006
