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[1]L'articolo 70 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e' sostituito dal seguente:
[2]"Il personale volontario e' tenuto a frequentare periodici corsi di addestramento secondo i programmi stabiliti dal Ministero dell'interno. In occasione di pubbliche calamita' o catastrofe, il personale volontario puo' essere richiamato in servizio temporaneo e destinato in qualsiasi localita'. Il personale volontario puo', inoltre, essere chiamato in servizio temporaneo, nel limite massimo di 20 giorni all'anno, in caso di particolari necessita'. Nei casi previsti dai precedenti commi le amministrazioni statali, gli enti pubblici e privati e gli altri datori di lavoro hanno l'obbligo di lasciare disponibili i propri dipendenti ai quali deve essere conservato il posto occupato".
Testo in vigore dal 16 dicembre 1970 al 20 aprile 2006
