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Per il potenziamento delle opere, delle attrezzature e dei mezzi in relazione ai compiti affidati al Ministero dell'interno dall'articolo 6 della presente legge, e' autorizzata la spesa straordinaria di 4.500 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del predetto Ministero in ragione di milioni 1.000 per ciascuno degli anni dal 1970 al 1973 e di milioni 500 per l'anno 1974. E' autorizzata altresi' per l'anno 1970 la spesa di milioni 500 per le attrezzature e per i mezzi relativi alle correnti esigenze.
Testo in vigore dal 16 dicembre 1970 al 20 aprile 2006
