Il Ministro per l'interno provvede, d'intesa con le altre amministrazioni dello Stato, civili e militari, e mediante il concorso di tutti gli enti pubblici territoriali e istituzionali, alla organizzazione della protezione civile, predisponendo i servizi di emergenza, di soccorso e di assistenza in favore delle popolazioni colpite da calamita' naturali o catastrofe. Agli effetti di cui al precedente comma, il Ministro per l'interno impartisce le direttive generali in materia di protezione civile e, in caso di calamita' naturali o catastrofe, assume la direzione ed attua il coordinamento di tutte le attivita' svolte nella circostanza dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dagli enti pubblici territoriali ed istituzionali. Restano salve le competenze legislative e i poteri amministrativi delle regioni a statuto speciale in materia di servizi antincendi e di opere di pronto soccorso ove previsti dagli statuti speciali.

Testo vigente dal 16 dicembre 1970

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Corte costituzionale

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  • Ordinanza n. 652/1988

    Parametro
    16 giugno 1988

    Dichiara manifestamente inammissibile il ricorso del Presidente della regione Emilia-Romagna contro il d.P.R. 6 febbraio 1981 n. 66 ("Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970 n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità. Protezione civile"), in riferimento all'art. 117 Cost. in relazione all'art. 2 della legge 8 dicembre 1970 n.…

    Art. 117 cost. · Art. 2 Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamita' - Protezione civile · Art. 22 Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamita' - Protezione civile · Art. 10 Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamita' - Protezione civile

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1970-12-08;996~art2 · fonte su Normattiva