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Le pensioni ordinarie a favore degli ufficiali di cui al precedente art. 1 e delle rispettive famiglie, liquidate o da liquidarsi su stipendi vigenti fino alla data da cui ha effetto la presente legge, sono riliquidate d'ufficio considerando, in sostituzione degli stipendi calcolati nella precedente liquidazione, quelli risultanti dallo stesso art. 1.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1960 al 9 ottobre 2010
