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In relazione alle nuove misure degli stipendi previste dal precedente art. 1, si applicano le disposizioni dell'art. 11, comma terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sostituendo la data del 30 giugno 1956 con quella del 31 dicembre 1960. Gli assegni personali indicati nell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, nonche' quelli risultanti dall'applicazione della legge 8 agosto 1957, n. 751, di cui eventualmente fruiscono gli ufficiali, sono riassorbiti con gli aumenti di stipendio derivanti dall'applicazione della presente legge.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1960 al 9 ottobre 2010
