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Norme sul trattamento economico degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia

Art. 6

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La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1961.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1960 al 9 ottobre 2010

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versione dal 31 dicembre 1960versione dal 9 ottobre 2010
1960oggi
  1. 9 ottobre 2010 — oggiabrogatoper 16 anni
  2. 31 dicembre 1960 — 9 ottobre 2010testo originarioper 50 anni

urn:nir:stato:legge:1960-12-15;1577~art6 · fonte su Normattiva

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