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Il servizio prestato dai professori di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'istituto idrografico della Marina anteriormente alla loro nomina a straordinario, in gradi non inferiori al 6°, gruppo A, del cessato ordinamento, in carriere o in qualifiche o categorie corrispondenti di altri ruoli statali, 6 computato, agli effetti dell'anzianita' di professore ordinario, per non oltre quattro anni se prestato nel grado 6° o qualifiche corrispondenti. I servizi prestati in gradi o qualifiche superiori i sono computati per intero, agli effetti dei primi cinque anni dell'anzianita' di professore ordinario, e pari non oltre tre anni agli effetti dell'ulteriore progressione nell'anzianita' stessa. Il servizio di ruolo prestato alle dipendenze dello Stato in gradi inferiori al 6°, di gruppo A, del cessato ordinamento, in carriere o in qualifiche o categorie corrispondenti e' computato, agli effetti dell'anzianita', di professore ordinario, per meta' della rispettiva durata, e in ogni caso, per non oltre quattro anni, qualora il servizio computabile ecceda tale limite. In nessun caso la valutazione dei servizi prestati in gradi inferiori ai 6°, di gruppo A, o in qualifiche inferiori a quella corrispondente a tale grado puo' comportare complessivamente un riconoscimento superiore ai quattro anni. Il riconoscimento dei servizi di cui al presente articolo deve essere chiesto dagli interessi, a pena di decadenza, entro un anno dalla data del decreto di nomina ad ordinario. Detto termine per i professori ordinari attualmente in servizio, decorrere dalla, data di entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 22 marzo 1963 al 10 giugno 1967
