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Agli assistenti di ruolo dell'Accademia navale e dell'Accademia aeronautica competono, alle condizioni e con le modalita' di cui appresso, gli stipendi iniziali annui lordi sottoindicati. All'atto della nomina in ruolo agli assistenti e' attribuito lo stipendio annesso al coefficiente 271. Dopo due anni solari di servizio, e previo giudizio favorevole espresso dal comandante dell'Accademia sulla base dei titoli scientifici e dell'attivita' espletata, gli assistenti conseguono lo stipendio annesso al coefficiente 325. Qualora il giudizio sia sfavorevole, essi sono mantenuti in servizio, conservando lo stipendio annesso al coefficiente 271, per altri due anni solari, al termine dei quali, ove il nuovo giudizio non sia favorevole cessano dal servizio. Al compimento dell'ottavo anno dall'attribuzione dello stipendio annesso al coefficiente 325, agli assistenti e' assegnato lo stipendio annesso al coefficiente 402. Tale assegnazione e' anticipata al compimento del sesto anno dall'attribuzione dello stipendio annesso al coefficiente 325 per coloro che, entro il sesto anno medesimo, abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza, nella materia cui sono addetti o in materie affini. Agli assistenti spettano, in rapporto a ciascuno stipendio iniziale gli aumenti biennali previsti dal terzo comma, dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1950, n. 19.

Testo in vigore dal 22 marzo 1963 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;248~art4 · fonte del testo