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Nella prima applicazione della presente legge, gli assistenti di ruolo dell'Accademia navale e dell'Accademia aeronautica, in servizio alla, data della sua entrata in vigore, sono inquadrati, ai fini del trattamento economico, secondo le norme seguenti. Agli assistenti che non abbiano compiuto due anni di servizio e' attribuito lo stipendio annesso al coefficiente 271, con l'anzianita' maturata alla data di entrata in vigore della presente legge. Agli assistenti che, alla predetta data, abbiano compiuto un biennio di servizio dalla nomina, in ruolo e' attribuito, sempre che intervenga il giudizio favorevole di cui al precedente articolo 4, lo stipendio annesso al coefficiente 325 con l'anzianita' maturata in eccedenza a tale biennio, alla data medesima-. Agli assistenti che, alla data di entrata) in vigore della presente legge, siano forniti di almeno otto anni di anzianita' nello stipendio annesso al coefficiente 325, e' attribuito lo stipendio annesso al coefficiente 402, con l'anzianita' che loro compete. In rapporto a ciascuno stipendio iniziale e' assegnato - il trattamento economico spettante, in relazione agli aumenti biennali sulla base delle anzianita' assegnate per effetto dei precedenti commi.

Testo in vigore dal 22 marzo 1963 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;248~art7 · fonte del testo