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All'onere di lire 12.750.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63 sara' fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 146 (lire 6.250.000) e n. 153 (lire 5.00.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio stesso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 22 marzo 1963 al 9 ottobre 2010
