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L'assegno temporaneo di cui al precedente articolo:

  • a)e' ridotto, nella stessa proporzione, in tutti i casi di riduzione dello stipendio ed e' sospeso nei casi di sospensione dello stipendio stesso;
  • b)non e' computabile agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza, ne' va considerato per la determinazione della gratificazione a titolo di tredicesima mensilita' e di qualsiasi altro emolumento, a qualunque titolo, commisurato allo stipendio;
  • c)non comporta il riassorbimento degli assegni personali pensionabili o non pensionabili eventualmente in godimento;
  • d)e' soggetto alle sole ritenute erariali.

Testo in vigore dal 13 febbraio 1963 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-01-30;43~art2 · fonte su Normattiva