Art. 3
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[1]L'indennita' militare speciale spettante ai sottufficiali, appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri ed al personale di grado corrispondente del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia e l'indennita' di servizio speciale di pubblica sicurezza spettante al personale dei corrispondenti gradi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo forestale dello Stato sono stabilite, con effetto dal 1 gennaio 1963, nelle seguenti misure mensili lorde:
[2]Aiutante di battaglia e marescialli............. L. 9.000 Brigadiere, vice brigadiere e gradi corrispondenti..... L. 7.000 Appuntati, carabinieri e gradi corrispondenti........ L. 6.000
Testo in vigore dal 13 febbraio 1963 al 9 ottobre 2010
