Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 febbraio 1963 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

Con decorrenza dal 1 gennaio 1963, l'indennita' militare speciale e' estesa ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nelle misure previste, per i corrispondenti gradi, dal precedente articolo della presente legge. Con effetto dalla stessa data, le misure dell'indennita' mensile di servizio antincendi di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 716, sono rideterminate con i criteri previsti dall'articolo 77 della legge 13 maggio 1961, n. 469, tenendo conto delle nuove misure dell'indennita' di servizio speciale di pubblica sicurezza stabilite nel precedente articolo 3.

Testo in vigore dal 13 febbraio 1963 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-01-30;43~art4 · fonte su Normattiva