Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 febbraio 1952 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

Sono convalidati gli eventuali pagamenti di indennita' effettuati in deroga alle disposizioni in vigore anteriormente al 1 luglio 1945, purche' contenuti nei limiti del compenso giornaliero di lire 40 concesso a decorrere da detta data.

Testo in vigore dal 4 febbraio 1952 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-01-08;27~art3 · fonte del testo