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Sono convalidati gli eventuali pagamenti di indennita' effettuati in deroga alle disposizioni in vigore anteriormente al 1 luglio 1945, purche' contenuti nei limiti del compenso giornaliero di lire 40 concesso a decorrere da detta data.
Testo in vigore dal 4 febbraio 1952 al 9 ottobre 2010
