Il Ministero dell'interno, allorche' ricorrano particolari necessita' presso i servizi di assistenza sanitaria, presso le infermerie e presso i centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, puo' impiegare suore infermiere da adibire presso i servizi predetti mediante convenzioni da stipularsi con la casa madre che mettera' a disposizione le suore. Il contingente delle suore ritenute necessarie per le esigenze dei servizi sanitari del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e' determinato con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quello per il tesoro nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio. Alle suore impiegate dal Ministero dell'interno sono estese, in quanto applicabili e per quanto non previsto dalla presente legge, le disposizioni contenute nel regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1563, e successive modificazioni. Il Ministero dell'interno emanera' particolareggiate istruzioni per disciplinare il servizio delle suore addette alle infermerie ed ai centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Testo vigente dal 14 giugno 1967

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-05-18;376~art2 · fonte su Normattiva