Art. 1013Servizio presso unita' sanitarie

Le infermiere volontarie in servizio presso unita' sanitarie:

  • a)prestano assistenza amorevole e conforto morale agli infermi, mantenendo tra questi la disciplina mediante la persuasione e il garbo;
  • b)adempiono alle proprie incombenze assistenziali secondo le leggi e i regolamenti sull'esercizio delle professioni sanitarie e arti ausiliarie e sul Servizio sanitario militare, esclusi i servizi di pulizia del materiale, di trasporto, di fatica in genere;
  • c)sono a disposizione dei medici per coadiuvarli, sia somministrando medicinali o praticando medicature, iniezioni e analisi, sia attendendo alla sterilizzazione degli strumenti e degli oggetti di medicazione;
  • d)sorvegliano la pulizia dei locali, delle suppellettili, degli apparecchi; prendono nota della temperatura e tengono in ordine i registri di alimenti e di medicinali, i registri clinici, i dati occorrenti per le statistiche.

Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art1013 · fonte su Normattiva