Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 marzo 2001 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato.
Abrogato dal 27 marzo 2001
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Articolo abrogato.
Abrogato dal 27 marzo 2001
3 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 14 novembre 1962 al 27 marzo 2001. 112 parole tolte.
tolto: In deroga al disposto dell'articolo 1 del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, e successive modificazioni, e' data facolta' al Ministro per le finanze di consentire la partecipazione ai concorsi per l'ammissione all'Accademia della guardia di finanza dei giovani che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, non abbiano conseguito il titolo di studio richiesto, purche' possano consegnarlo nella sessione autunnale dello stesso anno in cui ha luogo il concorso e siano e in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti. L'ammissione all'Accademia dei giovani indicati nel comma precedente resta in ogni caso, subordinata al conseguimento del titolo di studio nella predetta sessione autunnali di esami.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-10-18;1551~artunico · fonte del testo