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In deroga al disposto dell'art. 1 del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, e' data facolta' al Ministro per la difesa di consentire la partecipazione ai concorsi per l'ammissione all'Accademia militare dei giovani che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, non abbiano conseguito il titolo di studio richiesto, purche' possano conseguirlo nella sessione autunnale dello stesso anno in cui ha luogo il concorso e siano in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti. L'ammissione all'Accademia dei giovani indicati nel comma precedente resta, in ogni caso, subordinata al conseguimento del titolo di studio nella predetta sessione di esami. In deroga al disposto dell'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, quale risulta sostituito dall'art. 1 del regio decreto 23 gennaio 1940, n. 161, e' data facolta', al Ministro per la difesa di consentire la partecipazione ai concorsi per l'ammissione all'Accademia militare dei giovani che compiranno il diciassettesimo anno di eta' entro il 31 dicembre dell'anno in cui ha luogo il concorso, purche' siano in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti.
Testo in vigore dal 13 luglio 1950 al 9 ottobre 2010
