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Gli allievi indicati nel precedente art. 2, che abbiano compiuto, con esito favorevole, il secondo anno di Accademia, sono nominati sottotenenti in servizio permanente con anzianita' di grado pari a quella conferita agli allievi della medesima arma o servizio che, avendo compiuto, con esito favorevole, l'apposito corso biennale di Accademia, abbiano conseguito l'idoneita' nella stessa sessione di esami. L'anzianita' relativa e' determinata secondo le norme vigenti.
Testo in vigore dal 13 luglio 1950 al 9 ottobre 2010
