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Il primo comma dell'art. 6 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, quale risulta modificato dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1939, n. 2192, e' sostituito dal seguente: "Gli allievi dell'Accademia militare (di qualunque provenienza) che compiano i relativi corsi nello stesso anno e conseguano la idoneita' nella stessa sessione di esami, sono nominati sottotenenti in servizio permanente nelle varie armi o servizi sotto un'unica data".

Testo in vigore dal 13 luglio 1950 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-06-09;449~art4 · fonte del testo