L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali per il settore artigiano rimane operante per il datore di lavoro, anche nei casi in cui vengano a cessare nel corso dell'anno i rapporti di lavoro con il personale dipendente, fino al termine dell'anno stesso.

Testo vigente dal 10 maggio 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-04-15;413~art4 · fonte su Normattiva