I contributi versati all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dagli artigiani, in contrasto con l'art. 1 della presente legge, sono restituiti, su domanda degli artigiani interessati, ai medesimi insieme alle eventuali addizionali, interessi e penalita' corrisposti. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ha diritto di ripetere l'importo delle prestazioni che abbia erogato in caso di infortunio ove l'artigiano sia stato liquidato dall'assicurazione privata.

Testo vigente dal 10 maggio 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-04-15;413~art3 · fonte su Normattiva