La presente legge ha lo scopo di integrare il regolamento del consiglio delle Comunita' europee del 19 giugno 1978, n. 1360, concernente le associazioni dei produttori e le relative unioni e di favorire la partecipazione dei produttori stessi alla programmazione agricola nazionale e regionale. Alle associazioni dei produttori ed alle relative unioni possono partecipare esclusivamente i produttori agricoli e le organizzazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del sopracitato regolamento le cui aziende siano situate sul territorio italiano.
Testo vigente dal 7 novembre 1978
