Le delibere delle associazioni possono avere, con decreti emessi dal presidente della regione o dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, secondo le rispettive competenze, efficacia vincolante anche nei confronti dei produttori non associati dei territori in cui operano le associazioni stesse, in casi di gravi necessita', dichiarate tali dalle competenti autorita' regionali o nazionali e per il periodo di tempo strettamente necessario che dovra' essere precisato nei su indicati decreti. In ogni caso le delibere devono essere adottate a maggioranza assoluta degli associati e devono ottenere il parere favorevole dei comitati regionali o nazionali di cui al successivo articolo 11 della presente legge.

Testo vigente dal 7 novembre 1978

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 433/1987

    Questione infondata
    3 dicembre 1987

    a) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, 5, 11 primo, secondo e terzo comma, e 13 della legge 20 ottobre 1978 n. 674 in riferimento all'art. 8 n. 21 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige; b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 20 ottobre 1978…

    Art. 3 Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli · Art. 4 Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli · Art. 5 Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli · Art. 11 Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1978-10-20;674~art3 · fonte su Normattiva