[1]Rimane fermo l'art. 8, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, per cio' che riguarda il servizio militare presso Potenza estera.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a San Rossore, addi' 16 giugno 1927 - Anno V
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Mussolini - Rocco.
[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo vigente dal 16 luglio 1927
