[1]I cittadini attualmente investiti, senza autorizzazione del Regio Governo, d'impiego o di carica di carattere pubblico, come dalle disposizioni che precedono, sono tenuti a fare la notificazione prescritta dall'art. 1, nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, alle Regie autorita' diplomatiche e consolari del luogo ove risiedono all'estero o al Regio Ministero degli affari esteri e ad ottemperare alle decisioni che loro fossero notificate.

[2]Ai medesimi sono applicabili le sanzioni stabilite nell'articolo precedente.

Testo vigente dal 16 luglio 1927

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urn:nir:stato:legge:1927-06-16;1170~art5 · fonte del testo