L'ufficiale che abbia rinunciato ai corsi o agli esami prescritti ai fini dell'avanzamento o che non vi sia stato ammesso o che non li abbia superati, quando sia compreso nella aliquota di ruolo e' considerato a tutti gli effetti non idoneo all'avanzamento. La rinuncia deve risultare da dichiarazione scritta dell'ufficiale.
Testo vigente dal 20 dicembre 1965
