L'ufficiale che sia in condizione di essere valutato per l'avanzamento puo' presentare domanda di rinuncia all'avanzamento. La domanda puo' anche non essere motivata. Il Ministro decide sull'accoglimento della domanda in relazione alle esigenze di servizio. L'ufficiale, nei cui riguardi sia accolta la domanda di rinuncia, e' considerato a tutti gli effetti non idoneo all'avanzamento.

Testo vigente dal 20 dicembre 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-12-13;1366~art31 · fonte su Normattiva