Per i gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta le promozioni sono effettuate in numero fisso annuale. La tabella n. I annessa alla presente legge stabilisce per ciascuno dei gradi anzidetti il numero delle promozioni annuali; tale numero e' raggiunto entro il 31 dicembre dell'anno. Le promozioni per colmare le vacanze determinate dai provvedimenti di cui all'art. 33, lettera c), salvo che il collocamento in soprannumero sia disposto in applicazione dell'art. 21, ultimo comma, della legge 29 marzo 1956, n. 288, e dell'art. 37 della presenta legge, sono effettuate in aggiunta ai numero fisso annuale di cui al comma precedente.

Testo vigente dal 20 dicembre 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-12-13;1366~art35 · fonte su Normattiva