Agli effetti di quanto disposto dall'art. 9, il 31 ottobre di ogni anno il Ministro determina per ciascun grado, eccettuato quello di sottotenente, le aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo. Nel gradi in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianita', le aliquote sono determinate in relazione al numero delle vacanze prevedibili. Qualora pero' nel corso dell'anno si verifichino vacanze in numero superiore a quello previsto, il Ministro ha facolta' di disporre che sia valutato per l'avanzamento un ulteriore numero di ufficiali per la formazione di un quadro suppletivo. ((Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, le aliquote comprendono, oltre gli ufficiali gia' valutati e giudicati idonei e non iscritti in quadro, anche se collocati in soprannumero agli organici, ai sensi dell'articolo 37, tanti ufficiali non ancora valutati, a partire dal primo di essi, quanti sono indicati per ciascun ruolo e grado della tabella n. 1 annessa alla presente legge. Nel computo degli ufficiali non ancora valutati sono compresi gli ufficiali idonei ed iscritti in quadro per la promozione al grado al quale il computo si riferisce e che alla data del 31 ottobre non siano ancora stati promossi)). Gli ufficiali compresi nelle aliquote in qualita' di Idonei e non iscritti in quadro sono valutati per lo avanzamento in tale qualita' anche se, posteriormente alla data di determinazione dell'aliquota e prima che la valutazione abbia termine, essi siano collocati in soprannumero agli organici ai sensi dell'art. 37. Gli ufficiali che non possono essere valutati per lo avanzamento ai sensi dell'art. 10 o per non aver raggiunto le condizioni prescritte dall'art. 27 sono esclusi dal novero dei pari grado da comprendere nelle aliquote di cui al terzo comma. Essi sono poi computati nelle aliquote relative alla prima valutazione per la formazione di quadri di avanzamento, che sara' effettuata dopo che sia venuta a' cessare la causa impeditiva della valutazione o dopo il raggiungimento delle predette condizioni.

Testo vigente dal 7 dicembre 1969

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 74/1974

    Questione infondata
    20 marzo 1974

    Non è fondata - in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, in relazione all'art. 28, ultimo comma, della legge 13 dicembre 1965, n. 1366. La "discrezionalità" (che dette norme prevedono) nel conferimento del comando effettivo di reparto, per l'ammissione dell'ufficiale alle procedure di avanzamento, non contrasta, invero, ne' con il precetto dell'uguaglianza, ne' con quello di imparzialità e buona amministrazione, in quanto è fatta sempre salva per l'interessato la facoltà del ricorso al giudice amministrativo ove sussistano posizioni analoghe con altri dipendenti, ovvero l'affidamento dell'incarico in concreto operato non risulti conforme a criteri di logica e buona amministrazione.

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 27 Norme sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza · Art. 28 Norme sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1965-12-13;1366~art28 · fonte su Normattiva