Per l'avanzamento ad anzianita' l'ufficiale deve essere riconosciuto in possesso, mediante giudizio di avanzamento, dei requisiti indicati nell'art. 2. L'avanzamento ad anzianita' si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine di iscrizione nel rispettivo ruolo di anzianita'. Per l'avanzamento a scelta, l'ufficiale deve essere riconosciuto in possesso, mediante giudizio di avanzamento, dei requisiti indicati nell'art. 2 e deve, inoltre, essere compreso in una graduatoria di merito, nel numero dei posti corrispondenti a quello delle promozioni da effettuare. L'avanzamento a scelta si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine di iscrizione nel ruolo di anzianita'.

Testo vigente dal 20 dicembre 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-12-13;1366~art4 · fonte su Normattiva