L'avanzamento per meriti eccezionali puo' aver luogo nei riguardi dell'ufficiale che nell'esercizio delle sue attribuzioni abbia compiuto operazioni di servizio di speciale importanza dando prova di eccezionale sagacia e capacita' e abbia corso grave pericolo di vita per tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica o per conseguire l'arresto di malfattori, dimostrando di possedere qualita' intellettuali, di cultura e professionali tali da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente alle funzioni del grado superiore. Per essere proposto per l'avanzamento per meriti eccezionali l'ufficiale deve essere compreso nella prima meta' del ruolo del proprio grado, aver compiuto il prescritto periodo di comando o di attribuzioni specifiche e non aver gia' conseguito nel corso della carriera una promozione per meriti eccezionali. La proposta di avanzamento per meriti eccezionali 6 formulata dai superiori da cui l'ufficiale dipende. Sulla proposta decide il Ministro previo parere favorevole della Commissione di avanzamento, espresso ad unanimita' di voti. L'ufficiale riconosciuto dal Ministro meritevole dell'avanzamento per meriti eccezionali e' iscritto al primo posto nel quadro di avanzamento che sia formato dopo la data della decisione del Ministro. Se piu' ufficiali siano stati riconosciuti meritevoli dell'avanzamento per meriti eccezionali, essi sono iscritti in quadro, con precedenza sugli altri pari grado, in ordine di anzianita'. Il decreto di promozione per meriti eccezionali ne reca la motivazione.

Testo vigente dal 20 dicembre 1965

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1965-12-13;1366~art44 · fonte su Normattiva