Agli effetti di quanto disposto dall'articolo 9, il Ministro determina, in rapporto alla particolare situazione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e della prevedibili esigenze di servizio, le aliquote di ruolo degli ufficiali in ausiliaria e degli ufficiali della riserva da valutare per la formazione di quadri di avanzamento.

Testo vigente dal 20 dicembre 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-12-13;1366~art59 · fonte su Normattiva