L'avanzamento degli ufficiali in ausiliaria e della riserva ha luogo ad anzianita', non oltre il grado massimo previsto per il ruolo del servizio permanente effettivo da cui provengono. L'ufficiale in congedo puo' conseguire, in tale posizione, una sola promozione. L'avanzamento degli ufficiali in congedo non da' luogo a variazioni nel trattamento di quiescenza.

Testo vigente dal 20 dicembre 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-12-13;1366~art58 · fonte del testo