[1]Per l'avanzamento al grado superiore degli ufficiali della Marina militare reduci dalla prigioni,% di guerra, dall'internamento o dal servizio prestato presso reparti partigiani, che all'atto della cattura o dell'internamento o dell'inizio dell'attivita' partigiana rivestivano il grado di tenente di vascello o grado corrispondente e che abbiano diritto alla ricostruzione della carriera ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 894, e successive modificazioni, si prescinde fino al 15 aprile 1950, dal requisito dell'imbarco, ove prescritto.

[2]Art. 2.

[3]Sino ai 15 aprile 1950, per i tenenti di vascello e gradi corrispondenti della Marina militare reduci dalla prigionia o dall'internamento o dal servizio prestato presso reparti partigiani, il periodo minimo dia imbarco prescritto dalle vigenti disposizioni e' ridotto, agli effetti dell'avanzamento al grado superiore, di un periodo pari al tempo intercorrente fra la data della cattura o dell'internamento o dell'inizio dell'attivita' partigiana e quella della effettiva ripresa del servizio, se all'atto della cattura o dell'internamento o dell'inizio della attivita' partigiana essi rivestivano il grado sud. Uguale trattamento e' fatto, al fini dell'avanzamento a capitano di corvetta e gradi corrispondenti, ai tenenti di vascello e capitani della Marina militare che all'atto della cattura o dell'internamento o dell'inizio dell'attivita' partigiana rivestivano il grado di sottotenente di vascello o di tenente e che in sede di ricostruzione della carriera ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 894, e successive modificazioni, siano stati promossi al grado, superiore con anzianita' assoluta di grado anteriore, alla data della cattura o dell'internamento o dell'inizio dell'attivita' partigiana.

[4]Art. 3.

[5]La presente legge ha effetto dal 1 aprile 1948.

[6]La presente legge, munita dei sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[7]Data a Roma, addi' 5 gennaio 1950

[8]EINAUDI

[9]DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA - CORBELLINI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

Testo vigente dal 9 marzo 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-01-05;43~art1 · fonte del testo